hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un giorno agli stage piuttosto che le settimane bianche, i viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.
In particolare la C.M. 291/92 e la C.M. n. 623/1996
Sulla materia è intervenuto lo scorso anno lo stesso Ministero e con nota dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che:
"l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)"
A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.” 2. Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita.
Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.
Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.
Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.
È quindi in un apposito Regolamento o comunque nelle delibere che poi gli Organi Collegiali attueranno che le scuole possono decidere tutto:
Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi;
Destinazioni e mezzi di trasporto;
Per il numero degli accompagnatori, l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 precisava:
"…si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”.
Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è ormai puramente indicativa, e ciò non toglie che le scuole possano decidere diversamente.
ha soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l’indennità supplementare pari al 10% dei costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero.
L’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.
Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.
I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell’istituzione scolastica.
Il Consiglio di istituto , ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007 all’articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.
Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS.
Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l’eventuale "giorno libero”, mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.
Per quest’ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa generale: · l’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che
"Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi". L'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" . L'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.
Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così "automatico”, quindi è bene che anche questo aspetto sia oggetto di regolamentazione e di delibera degli organi collegiali.
Si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.
I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi
La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori.
Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.
Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.
La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).
Dobbiamo precisare che le uscite e i viaggi si configurano come lavoro "supplementare” per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione dell’iniziativa, ed è appunto per questo che ogni docente dovrà dare il proprio consenso o il proprio diniego nelle apposite sedi collegiali.
Ciò ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno.
Su quest’ultimo punto giova anche ricordare che già la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, non prevedeva l’obbligo della partecipazione dell’insegnante di sostegno e recitava "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”
L’accompagnatore, quindi, potrebbe anche essere un altro docente, un collaboratore scolastico o il genitore dell’allievo in disabilità, non per forza quello di sostegno.
La delicata questione della responsabilità dei docenti e degli allievi
Recentemente il Consiglio di Stato – Sez. VI – del 4 dicembre 2012 n. 6211 si è pronunciato sul tema dell’attribuzione del sette in condotta, per danni commessi nell’albergo durante un viaggio di istruzione, a tutti gli studenti che avevano partecipato al viaggio, a prescindere da ogni valutazione sul coinvolgimento di ciascuno nell’illecito.
Il Consiglio ha stabilito che non è legittimo il 7 condotta a "tutti gli allievi” partecipanti richiamando il principio della responsabilità individuale e affermando:
"E’ ben vero che l’art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell’ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l’autore del fatto e chi ‘autore’ non possa essere qualificato . Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l’attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale.”
Accoglie quindi il ricorso del padre di un allievo in quanto, dichiara il Consiglio, non è possibile "punire” tutti coloro che sono risultati presenti solo perché c’è stata la mancata individuazione dell'autore (o degli autori) di un illecito.
È bene quindi che i Consigli di classe si leggano tale sentenza.
Per i docenti la questione non è meno delicata.
La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recitava:
"Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. […] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)”.
Anche per questo aspetto abbiamo una recente sentenza che ha fatto molto discutere, quella della Corte di Cassazione n. 1769 dell’8 febbraio 2012.
Il caso è quello della sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava in gita scolastica.
Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere l’albergatore, la scuola e i docenti.
I giudici della Suprema Corte affermano che:
"l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso ”.
"…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante".
La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni.
È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli allievi.