I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/dpr275_1999.pdf)
hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di
uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero. Pertanto,
nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un
giorno agli stage piuttosto che le settimane bianche, i viaggi di integrazione
culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a suo
tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la
funzione di suggerimenti di comportamento.
In particolare la C.M. 291/92 e la C.M. n. 623/1996
Sulla materia è intervenuto lo scorso anno lo stesso Ministero e con nota dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che:
“l’effettuazione
di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti
dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr.
art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo
nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività
della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)”
A
decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha
configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto,
la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M.
n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M.
n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno
riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più
carattere prescrittivo.” 2. Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione
di tutte le tipologie di uscita.
Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di
organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di
istruzione.
Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi
di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico
Regolamento.
Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per
la programmazione didattica.
È quindi in un apposito Regolamento o comunque nelle delibere che poi gli
Organi Collegiali attueranno che le scuole possono decidere tutto:
Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi;
Destinazioni e mezzi di trasporto;
Per
il numero degli accompagnatori, l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291
precisava:
“…si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista
la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando
che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità
complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano
effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio
dell’istituzione scolastica lo consenta”.
Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è ormai
puramente indicativa, e ciò non toglie che le scuole possano decidere
diversamente.
Indennità
di trasferta, incentivi e riposo compensativo
L’art.
1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 http://www.altalex.com/index.php?idnot=1405
ha
soppresso sia l’indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera
o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l’indennità
supplementare pari al 10% dei costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo
del biglietto aereo, per le missioni all’interno e all’estero.
L’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248,
ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.
Le diarie per le missioni all’estero sono state soppresse dall’articolo 6,
comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30
luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.
I
viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col
fondo dell’istituzione scolastica.
Il Consiglio di istituto , ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007
all’articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.
Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio
a carico del FIS.
Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle
uscite/viaggi comprendano l’eventuale “giorno libero”, mentre potrebbe
spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio
comprendano la domenica.
Per quest’ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa
generale: · l’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che
“Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale […] e non può rinunciarvi”.
L’articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore “è
dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive” . L’articolo 2109,
comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto “ad un
giorno di riposo ogni settimana”, riconfermato dall’art. 142, lettera f)
della sequenza contrattuale CCNL.
Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così “automatico”,
quindi è bene che anche questo aspetto sia oggetto di regolamentazione e di
delibera degli organi collegiali.
Si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso
il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.
I
docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli
allievi
La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti
accompagnatori.
Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere
organizzato.
Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali
viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano
disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per
un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità
o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.
La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio
dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di
eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).
Dobbiamo precisare che le uscite e i viaggi si configurano come lavoro
“supplementare” per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo
alla partecipazione dell’iniziativa, ed è appunto per questo che ogni docente
dovrà dare il proprio consenso o il proprio diniego nelle apposite sedi
collegiali.
Ciò ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno.
Su quest’ultimo punto giova anche ricordare che già la C.M. 291/92, art. 8,
comma 2, non prevedeva l’obbligo della partecipazione dell’insegnante di
sostegno e recitava “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti
organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un
qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di
sostegno”
L’accompagnatore, quindi, potrebbe anche essere un altro docente, un
collaboratore scolastico o il genitore dell’allievo in disabilità, non per
forza quello di sostegno.
La
delicata questione della responsabilità dei docenti e degli allievi
Recentemente il Consiglio di Stato – Sez. VI – del 4 dicembre 2012 n. 6211 si è
pronunciato sul tema dell’attribuzione del sette in condotta, per danni
commessi nell’albergo durante un viaggio di istruzione, a tutti gli studenti
che avevano partecipato al viaggio, a prescindere da ogni valutazione sul
coinvolgimento di ciascuno nell’illecito.
Il Consiglio ha stabilito che non è legittimo il 7 condotta a “tutti gli
allievi” partecipanti richiamando il principio della responsabilità individuale
e affermando:
“E’ ben vero che l’art. 27 della Costituzione limita tale principio con
riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori
dell’ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l’autore del
fatto e chi ‘autore’ non possa essere qualificato . Tuttavia, quando si tratta
di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di
danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su
uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l’attribuzione del
sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve
applicare il principio della responsabilità personale.”
Accoglie quindi il ricorso del padre di un allievo in quanto, dichiara il
Consiglio, non è possibile “punire” tutti coloro che sono risultati
presenti solo perché c’è stata la mancata individuazione dell’autore (o degli
autori) di un illecito.
È bene quindi che i Consigli di classe si leggano tale sentenza.
Per i docenti la questione non è meno delicata.
La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recitava:
“Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di
una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle
responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di
cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità
patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una
vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela
dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei
cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni,
anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli
alunni o di gruppi di essi. […] Al fine di evitare un rallentamento della
sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore
cosiddette «a disposizione»)”.
Anche per questo aspetto abbiamo una recente sentenza che ha fatto molto
discutere, quella della Corte di Cassazione n. 1769 dell’8 febbraio 2012.
Il caso è quello della sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un
parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava
in gita scolastica.
Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere l’albergatore, la
scuola e i docenti.
I giudici della Suprema Corte affermano che:
“l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente
ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo
negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e
l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo
procuri danni a sé stesso ”.
“…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da
autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è
applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché,
mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello
svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che
l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né
all’insegnante”.
La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l’obbligo di adottare, in
via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad
evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la scelta di vettori e
strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al
momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per
l’incolumità degli alunni.
È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture
alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli
allievi.