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Circolo Didattico "Don Milani"

Via Papa Giovanni XXIII, 57 – 90039 Terrasini (PA)

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CONSIGLIO DI ISTITUTO

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti. 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio. 

COMPITI:Elabora ed adotta gli indirizzi generali (P.O.F.)
Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e l’impiego dei mezzi finanziari
Decide per l’acquisto, rinnovo e conservazione di sussidi didattici e del materiale di facile consumo
Prende decisioni in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali
Ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola
Predispone il regolamento interno
Adatta il calendario scolastico

Delibera in merito alle uscite scolastiche          Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994

COLLEGIO DOCENTI

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. 
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

COMPITI

Delibera il funzionamento didattico dell’Istituto, le attività di sperimentazione, il piano di aggiornamento, la scelta dei libri di testo 
Cura la stesura del P.O.F. e della programmazione educativa 
Formula proposte per la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti

Valuta la realizzazione di quanto indicato dal P.O.F. 
Elegge il Comitato di Valutazione e individua le Funzioni Strumentali

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE


Consiglio di intersezione

Scuola dell’ Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.


Consiglio di interclasse

Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

COMPITI

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

COMPITI
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

COMITATO VALUTAZIONE

“Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri, durerà in carica tre anni scolastici,  sarà presieduto dal dirigente scolastico. I componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto, un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, e il docente tutor degli insegnati in anno di prova.

Il Comitato di valutazione ha una duplice funzione:

–   di valutazione dell’anno di prova per i docenti neo assunti

·    –   di elaborazione dei criteri di valorizzazione della professione docente, tenendo presenti i criteri generali esposti dalla Legge 107 al comma 129.3 a,b, c

L. 107 art. 1 comma 129.3 a-b-c, fissa i criteri generali di valorizzazione della professione docente:

a. qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo  formativo e scolastico studenti

b. risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche didattiche

c. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione del personale.

RSURappresentanza Sindacale Unitaria

Organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di 3 (tre) persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al Sindacato. 
La normativa fondamentale di riferimento è l’ ”Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 Agosto 1998. 
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle R.S.U. e dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del relativo C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di comparto. 
Chi è eletto nella R.S.U., tuttavia, non è un funzionario del Sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un Sindacalista di professione. La R.S.U., dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. 
Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di R.S.U. vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della R.S.U., infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi. 
La R.S.U. funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo. 
La R.S.U. svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica 3 (tre) anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, art. 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine. 
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato R.S.U. ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori). 
I componenti della R.S.U. sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettano alla R.S.U. nel suo insieme e non ai singoli componenti. 

RLS

Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata all’interno della R.S.U.per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro. 
È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal D.Lgs 81/2008 che ha sostituito il D.Lgs 626/94.La legge e il CCNL (art. 71) attribuiscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una seriearticolata di compiti e funzioni. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gode delle stessee identiche tutele previste dalla legge per il delegato sindacale. 
Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:1) diritto all’informazione2) diritto alla formazione3) diritto alla consultazione e alla partecipazione4) diritto al controllo e alla verifica

Gli obblighi a cui deve adempiere, invece, sono:1) avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo2) mantenere il segreto d’ufficio